Art. 3.
(Calcolo dell'assegno sociale).

      1. L'ammontare dell'assegno sociale da corrispondere agli italiani residenti all'estero, che ne hanno diritto, ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si ottiene applicando una opportuna scala di equivalenza tra la soglia convenzionale di povertà relativa in Italia, calcolata sulla base della spesa familiare rilevata tramite l'indagine annuale dell'Istituto nazionale di statistica

 

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sui consumi, e lo stesso valore calcolato nel Paese di residenza del richiedente.